(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  L'articolo  17  della  legge  regionale  5 dicembre 1977, n. 56
(Tutela ed uso del suolo), come in ultimo modificato dall'articolo  3
della  legge  regionale  27  dicembre  1991, n. 70, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 17 (Varianti  e  revisioni  del  Piano  Regolatore  Generale,
comunale  e  intercomunale).  -  1.  Il  Piano Regolatore Generale e'
sottoposto a revisione  periodica  ogni  dieci  anni  e  comunque  in
occasione della revisione del PianoTerritoriale. Esso mantiene la sua
efficacia fino all'approvazione delle succesive revisioni e varianti.
  2.  Le  revisioni  e  le varianti del Piano Regolatore Generale non
sono soggette  ad  autorizzazione  preventiva  e  non  richiedono  la
preliminare adozione della deliberazione programmatica.
  3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche
degli  elaborati,  delle  norme  di  attuazione, o di entrambi, quali
definite ai commi 4, 6 e 7.
  4. Sono varianti  strutturali  al  Piano  Regolatore  Generale,  da
formare  e  approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle
che producono uno o piu' tra i seguenti effetti:
   a)  modifiche  all'impianto  strutturale  del   Piano   Regolatore
Generale  vigente ed alla funzionalita' delle infratrutture urbane di
rilevanza sovracomunale;
   b) riducono la quantita' globale delle aree a servizi per piu'  di
0,5  metri  quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori
minimi, di cui alla presente legge;
   c) aumentano, per piu' di 0,5  metri  quadrati  per  abitante,  la
quantita' globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla
presente legge;
   d)  incidono  sulla  struttura  generale  dei  vincoli nazionali e
regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela  di
emergenze   storiche,   artistiche,   paesaggistiche,   ambientali  e
idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di  cui
al comma 8, lettera a);
   e)  incrementano  la  capacita' insediativa residenziale del Piano
Regolatore  Generale  vigente,  fatta  eccezione  per  i  Comuni  con
popolazione  fino  a  diecmila  abitanti  con  capacita' residenziale
esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;
   f)  incrementano  le  superfici  territoriali  o  gli  indici   di
edificabilita'  del  Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle
attivita' economiche:  produttive, direzionali,  turistico-ricettive,
risultanti  dagli  atti  del piano medesimo, in misura superiore al 6
per cento nei  Comuni  con  popolazione  non  eccedente  i  diecimila
abitanti,  al  3 per cento dei Comuni con popolazione non eccedente i
ventimila  abitanti,  al  2  per  cento  nei  restanti   Comuni   con
popolazione  superiore  a  ventimila abitanti. Tali incrementi devono
essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di
nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.
  5. I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili  e  si
intendono  riferiti  all'intero arco di validita' temporale del Piano
Regolatore Generale.
  6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari  ad
adeguare  il  Piano  Regolatore  Generale  ad  atti  e  strumenti  di
pianificazione   statale,   regionale,   provinciale    o    cumunque
sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali
o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione
di  dette  leggi.  Il  procedimento di formazione di tali varianti si
attua  attraverso  apposite  conferenze   dei   servizi,   ai   sensi
dell'articolo  18  della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti  amministrativi),  alla  cui  indizione  provvede la Giunta
regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione  di  efficacia
dell'atto  sovraordinato  da  cui derivi la necessita' di adeguamento
del  Piano  Regolatore  Generale.   All'atto   dell'indizione   della
conferenza  la  Giuntta  regionale ne disciplina lo svolgimento ed il
termine di completamento.
  7.  Sono  varianti  parziali  al  Piano Regolatore Generale, la cui
adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che  non  presentano  i
caratteri  indicati  nei  commi  4  e  6,  che individuano previsioni
tecniche  e  normative  con  rilevanza  esclusivamente  limitata   al
territorio  comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei
Comuni interessati della compatibilita' con  i  piani  sovracomunali,
quelle   che   ammettono   nuove   destinazioni  d'uso  delle  unita'
immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati,
site in  fabbricati  esistenti  dotati  di  opere  di  urbanizzazione
primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore
a  diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con
capacita'  insediativa  residenziale  esaurita,  di  incrementare  la
capacita'  insediativa  residenziale stessa non oltre il 4 per cento.
Tali incrementi devono essere realizzati su aree  contigue  a  quelle
residenziali gia' esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto
previste  dal  Piano  regolatore Generale vigente, comunque dotate di
opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con  quelle
comunali.  La delibera di adozione e' depositata in visione presso la
Segreteria comunale ed  e'  pubblicata  presso  l'albo  pretorio  del
Comune.  Dal  quindicesimo  al  trentesimo  giorno  di pubblicazione,
chiunque ne abbia interesse, ivi compresi  i  soggetti  portatori  di
interessi  diffusi,  puo'  presentare  osservazioni  e proposte anche
munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione  deve  essere
inviata   alla   provincia  che  entro  quarantacinque  giorni  dalla
ricezione, si pronuncia con delibera di giunta  sulla  compatibilita'
della  variante  con  il  piano territoriale provinciale e i progetti
sovracomunali approvati. Il pronunciamento  si  intende  espresso  in
modo  positivo  se  la  Provincia non delibera entro il termine sopra
indicato.  Entro  trenta  giorni  dallo   scadere   del   temine   di
pubblicazione   il   consiglio   comunale  delibera  sulle  eventuali
osservazioni e  proposte  ed  approva  definitivamente  la  variante.
Qualora  la provincia abbia espresso parere di non compatibilita' con
il  piano  territoriale  provinciale  e  i   progetti   sovracomunali
approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento
delle  indicazioni espresse dalla provinciale oppure essere corredata
di definitivo parere favorevole della giunta provinciale. Nel caso in
cui tramite piu' varianti parziali, vengano superati i limiti di  cui
al  comma  4,  la  procedura  di  cui al presente comma non puo' piu'
trovare applicazione. La deliberazione di approvazione  e'  trasmessa
alla  provincia  e  alla  Regione, unitamente all'aggiornamento degli
elaborati del Piano Regolatore Generale.
  8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:
   a) le  correzioni  di  errori  materiali,  nonche'  gli  atti  che
eliminano  contrasti  fra enunciazioni dello stesso strumento e per i
quali sia evidente ed univico il rimedio;
   b) gli adeguamenti di limitata entita' della localizzazione  delle
aree  destinate  a  servizi  sociali  e ad attrezzature di interresse
generale;
   c) gli adeguamenti di limitata entita' dei  perimetri  delle  aree
sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
   d)  le  modificazioni  del tipo di strumento urbanistico esecutivo
specificatamente  imposto  dal   Piano   Regolatore   Generale,   ove
consentito dalla legge;
   e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio
alla  formazione  di  strumenti urbanistici esecutivi di   iniziativa
pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
   f)  le  modificazioni  parziali  o  totali  ai  singoli  tipi   di
intervento  sul  patrimonio  edilizio  esistente, sempre che esse non
conducano  all'intervento   di   ristutturazione   urbanistica,   non
riguardino  edifici  o aree per le quali il Piano regolatore Generale
abbia espressamente escluso tale possibilita' o siano individuati dal
Piano Regolatore Generale fra i  beni  culturali  ambientali  di  cui
all'articolo  24,  non  comportino  variazioni,  se non limitate, nel
rapporto tra capacita' insediativa  ed  aree  destinate  ai  pubblici
servizi;
   g)  la  destinazione  ad  opere  pubbliche,  alle  quali  non  sia
applicabile il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  aprile
1994,  n.  383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente
destina ad  altra  categoria  di  servizi  pubblici.  Ai  fini  della
presente  disposizione,  sono  opere  pubbliche  quelle  realizzate o
aggiudicate dai comuni, dalle province e dalla Regione,  dagli  altri
enti  pubblici  anche economici e dagli organismi di diritto pubblico
qualificati come tali dalla legislazione sui lavori  pubblici,  dalle
loro  associazioni  e consorzi.  Sono altresi' opere pubbliche quelle
realizzate o aggiudicate dai concessionari  e  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  2,  comma  2,  lettere b) e c), della legge 11 febbraio
1994, n. 109, modificata dal decreto-legge  3  aprile  1995,  n.  101
convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
  9. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8
sono   assunte   dal   comune   con   deliberazione   consiliare;  la
deliberazione  medesima  e'  trasmessa   alla   Regione,   unitamente
all'aggiornamento  delle  cartografie  del  Piano Regolatore Generale
comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), e'
assunta sulla base di atti progettuali, ancorche'  non  approvati  ai
sensi  della  legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare
univocamente   i   caratteri   dell'opera   pubblica    in    termini
corrispondenti  almeno  al progetto preliminare, nonche' il contenuto
della modifica allo strumento urbanistico.
  10. Le varianti ai Piani  Regolatori  Generali  Intercomunali,  ove
riguardino  il territorio di un solo comune, sono formate, adottate e
pubblicate dal comune interessato previa informazione al consorzio  o
alla  Comunita' montana e per l'approvazione seguono le procedure del
presente articolo. Qualora le varianti siano  strutturali,  ai  sensi
del  comma  4,  dopo  l'adozione,  il comune trasmette la variante al
concoezio o alla Comunita' montana che esprime il proprio parere  con
deliberazione  nel termine di sessanta giorni; il parere e' trasmesso
dal  comune  interessato  alla  Regione  unitamente   alla   variante
adottata,   per  gli  adempimenti  successivi  cosi'  come  stabiliti
dall'articolo 15; allo scadere del  termine  di  sessanta  giorni  la
variante  e' comunque trasmessa dal comune alla Regione che assume le
proprie deteminazioni.